FAQ

L’Eurirs (o Irs) è l’acronimo di Euro Interest Rate Swap (tasso per gli swap su interessi).

L’Eurirs indica il tasso di interesse medio al quale i principali istituti di credito europei stipulano swap a copertura del rischio di interesse.

L’Eurirs è calcolato giornalmente dalla Federazione Bancaria Europea (European Banking Federation).

L’Eurirs è il valore di riferimento per calcolare le rate dei finanziamenti concessi a tasso fisso.

L’Eurirs dipende dalla durata del finanziamento, non dall’ammontare del capitale.

In generale, maggiore è la durata del prestito, maggiore sarà l’Eurirs applicato.

Lo Spread è una delle due componenti del tasso di interesse di un finanziamento (tasso base + spread).

Lo Spread è un valore che viene stabilito contrattualmente, che rimane fisso nel tempo e che comprende il margine di guadagno della banca.

Lo Spread sommato ad uno specifico tasso di riferimento preso sul mercato (Euris -Fisso o Euribor -Variabile), determina il tasso di interesse applicato al finanziamento.

Lo Spread applicato dalle banche non è un valore fisso, ma varia a seconda del tipo di prodotto, del cliente, della durata, della collocazione territoriale e delle condizioni di mercato.

Il termine Euribor è l’acronimo di Euro Inter Bank Offered Rate, che tradotto sta per Tasso Interbancario di Offerta in Euro.

L’Euribor è il valore medio (media ponderata) in corrispondenza del quale le principali banche del Sistema Euro (Eurosistema) ed alcune dell’area extra Euro, si scambiano il denaro, da una settimana a 12 mesi.

L’Euribor viene fissato giornalmente dalla Federazione Bancaria Europea con quotazioni a 1 mese, 3 mesi, 6 mesi, 12 mesi.

L’Euribor è il valore di riferimento per calcolare le rate dei finanziamenti concessi a tasso variabile.

La banca o l’istituto finanziario aggiunge all’Euribor la propria marginalità; il cosiddetto spread.

I Finanziamenti esclusi dai “Contratti di Credito ai Consumatori” sono:

– Finanziamenti di importo inferiore a 200 euro o superiore a 75.000 euro. Ai fini del computo della soglia minima si prendono in considerazione anche i crediti frazionati concessi attraverso più contratti, se questi sono riconducibili a una medesima operazione economica;
– Contratti di somministrazione previsti dagli articoli 1559, e seguenti, del codice civile e contratti di appalto di cui all’articolo 1677 del codice civile;
– Finanziamenti nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri oneri;
– Finanziamenti a fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non significativo, qualora il rimborso del credito debba avvenire entro tre mesi dall’utilizzo delle somme;
– Finanziamenti destinati all’acquisto o alla conservazione di un diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato;
– Finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili aventi una durata superiore a cinque anni;
– Finanziamenti, concessi da banche o da imprese di investimento, finalizzati a effettuare un’operazione avente a oggetto strumenti finanziari quali definiti dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, purché il finanziatore partecipi all’operazione;
– Finanziamenti concessi in base a un accordo raggiunto dinanzi all’autorità giudiziaria o a un’altra autorità prevista dalla legge;
– Dilazioni del pagamento di un debito preesistente concesse gratuitamente dal finanziatore;
– Finanziamenti garantiti da pegno su un bene mobile, se il consumatore non è obbligato per un ammontare eccedente il valore del bene;
– Contratti di locazione, a condizione che in essi sia prevista l’espressa clausola che in nessun momento la proprietà della cosa locata possa trasferirsi, con o senza corrispettivo, al locatario;
– Iniziative di microcredito ai sensi dell’articolo 111 del T.U.B. e altri contratti di credito individuati con legge relativi a prestiti concessi a un pubblico ristretto, con finalità di interesse generale, che non prevedono il pagamento di interessi o prevedono tassi inferiori a quelli prevalenti sul mercato oppure ad altre condizioni più favorevoli per il consumatore rispetto a quelle prevalenti sul mercato e a tassi d’interesse non superiori a quelli prevalenti sul mercato;
– Contratti di credito sotto forma di sconfinamento del conto corrente, salvo quanto disposto dall’articolo 125-octies del T.U.B.

Per “Supporto Durevole” si intende ogni strumento che permetta al consumatore di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;

Per “Sconfinamento” si intende l’utilizzo da parte del consumatore di fondi concessi dal finanziatore in eccedenza rispetto al saldo del conto corrente in assenza di apertura di credito ovvero rispetto all’importo dell’apertura di credito concessa;

Per “Intermediario del Credito” si intendono gli Agenti in Attività Finanziaria, i Mediatori Creditizi o qualsiasi altro soggetto, diverso dal finanziatore, che nell’esercizio della propria attività commerciale o professionale svolge, a fronte di un compenso in denaro o di altro vantaggio economico oggetto di pattuizione e nel rispetto delle riserve di attività previste dal Titolo VI-bis del T.U.B., almeno una delle seguenti attività:
1) presentazione o proposta di contratti di credito ovvero altre attività preparatorie in vista della conclusione di tali contratti;
2) conclusione di contratti di credito per conto del finanziatore.

Per “Importo Totale del Credito” si intende il limite massimo o la somma totale degli importi messi a disposizione in virtù di un contratto di credito.

Per “Costo Totale del Credito” si intendono gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza.

Per “Contratto di Credito Collegato” si intende un contratto di credito finalizzato esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio specifici se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
1) il finanziatore si avvale del fornitore del bene o del prestatore del servizio per promuovere o concludere il contratto di credito;
2) il bene o il servizio specifici sono esplicitamente individuati nel contratto di credito.

Per contratto di “Contratto di Credito” si intende il contratto con cui un finanziatore concede o si impegna a concedere a un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria.

Il TAEG è espresso in percentuale del credito concesso e su base annua.
La procedura di calcolo del T.A.E.G. deve comprendere tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte, le spese per gli intermediari del
credito e tutte le altre spese, legate al contratto di credito, che il consumatore deve pagare, escluse le spese notarili.
Sono esclusi dal calcolo del T.A.E.G. i costi accessori facoltativi legati al contratto del  credito, come ad esempio le polizze assicurative, qualora non siano obbligatorie.
Deve essere indicato nella documentazione contrattuale e nei messaggi pubblicitari o nelle offerte comunque formulate.

Il T.E.G.M. (Tasso effettivo globale medio) è il Tasso Effettivo Globale Medioeffettivamente applicato dal sistema bancario e finanziario a categorie omogenee di operazioni creditizie (ad esempio: aperture di credito in c/c, crediti personali, leasing, factoring, mutui, ecc.).

In base alla legge n. 108/96, come modificata dal d.l. 70/201, il Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d’Italia e l’Ufficio Italiano dei Cambi, rileva trimestralmente il Tasso Effettivo Globale Medio (comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse) riferito ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura.

I Tassi rilevati sono pubblicati trimestralmente in Gazzetta Ufficiale.

Ai fini della determinazione degli interessi usurari, i tassi rilevati devono essere aumentati di un quarto cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali: la differenza tra il limite e il tasso medio non può superare gli 8 punti percentuali.

Esempi:

Categoria di prodotto      Classe di importo      Tasso Medio Rilevato              Tasso Soglia usura
Credito Finalizzato
all’acquisto rateale             fino a 5.000 eur               11,81%      (11,81 + 25% +4) = 18,7625%

Credito Finalizzato
all’acquisti rateale             oltre i 5.000 eur                 9,72%        (9,72 + 25% + 4) = 16,1500 %

Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti a pubblicizzare nei locali aperti al pubblico il T.E.G.M.

Il T.A.N. (Tasso annuo nominale), è il tasso d’interesse in percentuale e su base annua che una banca o un intermediario finanziario chiede ad un creditore per la concessione di un finanziamento.

In molti casi il T.A.N. è offerto in funzione del potere contrattuale del cliente.

Il T.A.N., a differenza delle altre sigle (T.E.G.M. e T.A.E.G.),  indica il “costo puro” della moneta a cui viene concesso il finanziamento.

In poche parole, il T.A.N.  non comprende tutti gli ulteriori costi (elencati nel SECCI) richiesti dalla banca o dall’ intermediario finanziario per la concessione del finanziamento.

In alcuni casi si può verificare una notevole differenza tra T.A.N. e T.A.E.G.

Pertanto un prestito con TAN molto basso, potrebbe avere un TAEG molto alto, al limete del tasso usuraio, ma consentito dalla legge.

Per esempio un prestito contro cessione del quinto dello stipendio o pensione potrebbe riportare un T.A.N. al 6,00% ed un T.A.E.G. al 19,00%, consentito dalla legge in quel trimestre di riferimento.

Inquesto caso, il cliente risulterebbe svantaggiato in fase di estinzione anticipata, poiché il calcolo del residuo debito sarà effettuato al 6,00% e non al 19,00%; gli saranno rimborsati alcuni costi previsti per legge, come parte del premio assicurativo non goduto ed eventualmente parte delle commissioni incassate anticipatamente, dalla banca o dall’intermediario finanziario, per tutta la durata del prestito.

Il Modulo SECCI (Standard European Consumer Credit) è il documento contenente le “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori”, che riproduce il modello previsto alla Direttiva 2008/48/CE.

Dal 1° giugno 2011, per garantire maggiore trasparenza ai consumatori, il modulo SECCI deve essere rilasciato obbligatoriamente in caso di richiesta di un’operazione di credito ai consumatori.

Quando la banca o altro intermediario chiede al consumatore di firmare la modulistica ai fini di un’operazione di credito, potrebbe chiedere di firmare anche il modulo SECCI.

Il modulo SECCI contiene le condizioni offerte alla generalità dei clienti e, per la parte relativa alle offerte personalizzate, le condizioni proposte al singolo cliente, tenuto conto delle informazioni o delle preferenze specifiche eventualmente manifestate.

Nella prima sezione del modulo SECCI sono indicate le principali caratteristiche del prodotto di credito: nome dell’intermediario, tipo di contratto, importo totale richiesto, rate da pagare, durata del prestito, condizioni di prelievo, indicazione del bene o servizio cui è destinato il finanziamento (in caso di prestiti finalizzati), garanzie richieste al cliente.

In una seconda sezione  del modulo SECCI sono indicati i costi del credito: TAN, TAEG, TEGM, imposta di bollo, spese di gestione pratica ed eventuali altre spese connesse al contratto di credito. Deve essere inoltre indicata l’eventuale polizza assicurativa obbligatoria a protezione del credito, il cui costo deve essere compreso nel TAEG, e le eventuali polizze non obbligatorie che l’intermediario offre contestualmente al contratto di credito. Infine, sono riportati i costi per gli eventuali ritardi di pagamento e i termini in cui è possibile modificare le condizioni contrattuali.

Una terza sezione del modulo SECCI riporta gli aspetti legali del contratto, quali il diritto e le condizioni di recesso, i termini per il rimborso anticipato del credito, il diritto a ricevere una copia del contratto, il periodo di validità dell’offerta, ecc.

Nell’ultima sezione del modulo SECCI sono riportate le informazioni necessarie in caso di sottoscrizione di contratto a distanza.

Il piano di ammortamento è il piano di estinzione di un prestito (debito). Viene redatto a corredo di un finanziamento ed allegato alla documentazione contrattuale.
Indica in dettaglio i futuri pagamenti che un debitore effettuerà al creditore per onorare il debito contratto.
In esso viene indicato: Il numero progressivo delle rate a scadere; la data di scadenza di ogni rata; la composizione dettagliata della singola rata in scadenza (quota capitale + quota interessi); il residuo debito dopo il pagamento della rata.
Esistono diversi piani di ammortamento, tra cui: a rate costanti (metodo Francese); a capitale costante (metodo Italiano).

Il piano utilizzato nel sistema bancario italiano è quello alla francese. L’ammortamento “francese” prevede che le rate siano posticipate  e che la somma ricevuta dal debitore (t = 0) sia il valore attuale di una rendita a rate costanti.

Il Finanziamento Bancario a Medio-Lungo Termine è quella tipologia di finanziamento la cui scadenza contrattuale è superiore a diciotto mesi (18 mesi + 1 giorno). Viene anche denominato “Credito di Scopo”, in quanto è necessario dichiarare la tipologia di investimento a cui è destinato.

I Finanziamenti Bancari a Breve Termine sono quelle operazioni bancarie le cui scadenze contrattuali non devono superare i diciotto mesi (18 mesi meno 1 giorno). Vanno inclusi in questa categoria anche i prestiti bancari “a revoca”, ossia quelli concessi a scadenza indeterminata ma per i quali la banca si riserva la facoltà, incondizionata ed insindacabile, di richiedere al finanziato la restituzione delle somme erogate, con tempi di preavviso molto brevi. Sono, di norma, destinati al finanziamento del capitale di esercizio dell’impresa.

Il Merito Creditizio è la capacità di rimborso di un soggetto richiedente un finanziamento.

Tale capacità dipende da un insieme di fattori quali: reddito, composizione e situazione del nucleo familiare, zona di residenza (nord, centro, o sud Italia), attività economica svolta, costi di gestione ordinaria, patrimonio immobiliare, finanziamenti in corso, storico creditizio del richiedente, ecc.

Il merito creditizio è anche denominato Credit Scoring.

Il Credit Scoring è un sistema automatizzato che, attraverso l’attribuzione di un punteggio per ogni informazione inserita, consente di determinare il rischio di credito del richiedente rispetto al periodo di estinzione del prestito.

L’ente finanziatore, in funzione del punteggio ottenuto, determina l’approvazione o il rifiuto del prestito, l’ammontare dell’importo da concedere, il tasso di interesse da applicare.

La legge impone, all’ente finanziatore, di valutare il merito creditizio del soggetto richiedente prima della conclusione di un contratto di finanziamento.

 

Testo Unico Bancario articolo 124 bis (Verifica del merito creditizio)

1. Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente.

2. Se le parti convengono di modificare l’importo totale del credito dopo la conclusione del contratto di credito, il finanziatore aggiorna le informazioni finanziarie di cui dispone riguardo al consumatore e valuta il merito creditizio del medesimo prima di procedere ad un aumento significativo dell’importo totale del credito.

3. La Banca d’Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, detta disposizioni attuative del presente articolo.

L’art. 124 del Testo Unico Bancario, dispone gli obblighi precontrattuali che un Finanziatore o un intermediario del credito ha nei confronti di un Consumatore al fine di consentire a quest’ultimo, una decisione informata e consapevole prima della conclusione del contratto.

Articolo 124 (Obblighi precontrattuali)
1. Il finanziatore o l’intermediario del credito, sulla base delle condizioni offerte dal finanziatore e, se del caso, delle preferenze espresse e delle informazioni fornite dal consumatore, forniscono al consumatore, prima che egli sia vincolato da un contratto o da un’offerta di credito, le informazioni necessarie per consentire il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato, al fine di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione di un contratto di credito.

2. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite dal finanziatore o dall’intermediario del credito su supporto cartaceo o su altro supporto durevole attraverso il modulo contenente le “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori”. Gli obblighi informativi di cui al comma 1 si considerano assolti attraverso la consegna di tale modulo. Il finanziatore o l’intermediario forniscono qualsiasi informazione aggiuntiva in un documento distinto, che può essere allegato al modulo.

3. Se il contratto di credito è stato concluso, su richiesta del consumatore, usando un mezzo di comunicazione a distanza che non consente di fornire le informazioni di cui al comma 1, il finanziatore o l’intermediario del credito forniscono al consumatore il modulo di cui al comma 2 immediatamente dopo la conclusione del contratto di credito.

4. Su richiesta, al consumatore, oltre al modulo di cui al comma 2, è fornita gratuitamente copia della bozza del contratto di credito, salvo che il finanziatore o l’intermediario del credito, al momento della richiesta, non intenda procedere alla conclusione del contratto di credito con il consumatore.

5. Il finanziatore o l’intermediario del credito forniscono al consumatore chiarimenti adeguati, in modo che questi possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria, eventualmente illustrando le informazioni precontrattuali che devono essere fornite ai sensi dei commi 1 e 2, le caratteristiche essenziali dei prodotti proposti e gli effetti specifici che possono avere sul consumatore, incluse le conseguenze del mancato pagamento. In caso di offerta contestuale di più contratti non collegati ai sensi dell’articolo 121, comma 1, lettera d), è comunque specificato se la validità dell’offerta è condizionata alla conclusione congiunta di detti contratti.

6. I fornitori di merci o prestatori di servizi che agiscono come intermediari del credito a titolo accessorio non sono tenuti a osservare gli obblighi di informativa precontrattuale previsti dal presente articolo. Il finanziatore assicura che il consumatore riceva comunque le informazioni precontrattuali; assicura inoltre che i fornitori di merci o prestatori di servizi rispettino la disciplina ad essi applicabile ai sensi del presente Capo.

7. La Banca d’Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, detta disposizioni di attuazione del presente articolo, con riferimento a:
a) il contenuto, i criteri di redazione, le modalità di messa a disposizione delle informazioni precontrattuali;
b) le modalità e la portata dei chiarimenti da fornire al consumatore ai sensi del comma 5, anche in caso di contratti conclusi congiuntamente;
c) gli obblighi specifici o derogatori da osservare nei casi di:
comunicazioni mediante telefonia vocale; aperture di credito regolate in conto corrente; dilazioni di pagamento non gratuite e altre modalità agevolate di rimborso di un credito preesistente, concordate tra le parti a seguito di un inadempimento del consumatore; offerta attraverso intermediari del credito che operano a titolo accessorio.

I contenuti di un annuncio pubblicitario sono disposti dall’art 123 del Testo Unico Bancario

1. Fermo restando quanto previsto dalla parte II, titolo III, del Codice  del consumo, gli annunci pubblicitari che riportano il tasso d’interesse o altre cifre concernenti il costo del credito indicano le seguenti informazioni di base, in forma chiara, concisa e graficamente evidenziata con l’impiego di un esempio rappresentativo:
a) il tasso d’interesse, specificando se fisso o variabile, e le spese comprese nel costo totale del credito;
b) l’importo totale del credito;
c) il TAEG;
d) l’esistenza di eventuali servizi accessori necessari per ottenere il  credito o per ottenerlo alle condizioni pubblicizzate, qualora i costi relativi a tali servizi non siano inclusi nel TAEG in quanto non determinabili in anticipo;
e) la durata del contratto, se determinata;
f) se determinabile in anticipo, l’importo totale dovuto dal consumatore, nonché l’ammontare delle singole rate.

2. La Banca d’Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, precisa le caratteristiche delle informazioni da includere negli annunci pubblicitari e le modalità della loro divulgazione.

Il collaboratore è la persona fisica di cui un mediatore creditizio si avvale per il rapporto con il pubblico; non può svolgere contemporaneamente la propria attività a favore di più soggetti iscritti.
(Testo Unico Bancario art 128-octies comma 2)

La legge riserva lo svolgimento dell’attività di mediazione creditizia alle società per azioni, alle società in accomandita per azioni, alle società a responsabilità limitata e alle società cooperative. 

Articolo 128-septies  
(Requisiti per l’iscrizione nell’elenco dei mediatori creditizi)

1. L’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 128-sexies, comma 2, è subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti:
a) forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;
b) sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica;
c) oggetto sociale conforme con quanto previsto dall’articolo 128- sexies, comma 3, e rispetto dei requisiti di organizzazione;
d) possesso da parte di coloro che detengono il controllo e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di onorabilità;
e) possesso da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, di requisiti di professionalità, compreso il superamento di un apposito esame.
f) (soppressa)
1-bis. La permanenza nell’elenco è subordinata, in aggiunta ai requisiti indicati ai commi 1 e 1-ter, all’esercizio effettivo dell’attività e all’aggiornamento professionale.
1-ter. L’efficacia dell’iscrizione è condizionata alla stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile per i danni arrecati nell’esercizio dell’attività derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato i mediatori rispondono a norma di legge.

Il Mediatore Credizio è il soggetto, costituito in forma di società per azioni,di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa  che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. Il Mediatore Creditizio non può svolgere altre attività ad esclusione di quelle connesse o strumentali e svolge la propria attività basata sul principio dell’indipendenza.

Testo Unico Bancario

Art. 128-sexies del TUB (Mediatori creditizi)

1. È mediatore creditizio il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal Titolo V del TUB con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

2. L’esercizio professionale nei confronti del pubblico dell’attività di mediatore creditizio è riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto dall’Organismo previsto dall’articolo 128-undecies.

3. Il mediatore creditizio può svolgere esclusivamente l’attività indicata al comma 1 nonché attività connesse o strumentali.

4. Il mediatore creditizio svolge la propria attività senza essere legato ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l’indipendenza.

Articolo 128-septies (Requisiti per l’iscrizione nell’elenco dei mediatori creditizi)

1. L’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 128-sexies, comma 2, è subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti:

a) forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;

b) sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica;

c) oggetto sociale conforme con quanto previsto dall’articolo 128- sexies, comma 3, e rispetto dei requisiti di organizzazione;

d) possesso da parte di coloro che detengono il controllo e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di onorabilità;

e) possesso da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, di requisiti di professionalità, compreso il superamento di un apposito esame.

f) (soppressa)

1-bis. La permanenza nell’elenco è subordinata, in aggiunta ai requisiti indicati ai commi 1 e 1-ter, all’esercizio effettivo dell’attività e all’aggiornamento professionale.

1-ter. L’efficacia dell’iscrizione è condizionata alla stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile per i danni arrecati nell’esercizio dell’attività derivanti da condotte